Art. 1.

      1. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali,» sono inserite le seguenti: «comprese le comunità italiane all'estero,»;

          b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

      «2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le associazioni di diritto italiano, aventi sede in Italia, che operano e che sono presenti con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extraeuropei da non meno di tre anni»;

          c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «da realizzare sia sul territorio italiano, sia tra le comunità italiane all'estero».